La compravendita, ufficialmente solo vendita, è un contratto tipico dell'ordinamento italiano, col quale il venditore trasferisce la proprietà o un altro diritto sul bene al compratore, verso il pagamento di un prezzo.
Disciplinata dagli articoli dal 1470 al 1509 del codice civile, la vendita ha origini assai antiche, essendo attestata già 3.400 anni fa ad Ugarit, in Siria e nel diritto romano con l'istituto dellemptio venditio, col quale però ha sostanziali differenze.Il testo del contratto di Ugarit era: «Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d'argento, a Sharelli, la regina».
Descrizione Nel presente paragrafo si parla di vendita ma, essendo il contratto di "compravendita", vale anche per la simmetrica fase di acquisto.
Caratteri tipici del contratto di vendita È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, determinato o determinabile (in difetto il prezzo viene determinato da un giudice o si fa riferimento a quello usualmente applicato per il bene oggetto di compravendita). È tipicamente un contratto consensuale a effetti reali, cioè la proprietà del bene si trasferisce con il semplice consenso. Il contratto è necessario per confermare il trasferimento della proprietà dei beni da una parte all'altra. Può diventare la base per un rimborso o uno scambio dell'oggetto della transazione se si è rivelato di scarsa qualità.
Sorgono tuttavia in capo alle parti obbligazioni: il venditore ha l'obbligo di far acquistare il possesso della cosa all'acquirente, e di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi del bene
In capo all'acquirente sorge l'obbligo di pagare il prezzo convenuto. La cosa deve essere consegnata unitamente agli accessori, alle pertinenze e ai titoli relativi alla proprietà della cosa venduta. Eventuali spese della vendita sono a carico del compratore.
Esistono diverse tipologie del contratto di compravendita: 1) vendita alternativa: è un tipo di vendita a effetti obbligatori, e non reali, infatti il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta fra due o più cose dedotte in obbligazione; 2) vendita di cosa futura: è un tipo di vendita a effetti obbligatori (e non reali) disciplinata dall'art. 1472 c.c. che ha ad oggetto un bene che attualmente non esiste. In tal caso la proprietà non si trasferisce per effetto del semplice consenso tra le parti (così come previsto dal noto principio consensualistico ex art 1376 c.c.), essendo impossibile trasferire la proprietà di un bene che in natura ancora non esiste, ma si costituisce in capo all'acquirente solo ed esclusivamente quando il bene viene ad esistere ed il venditore ne acquista la proprietà; dunque all'atto dell'acquisto della proprietà del bene, ormai venuto ad esistenza, da parte del venditore, si determina in automatico il trasferimento della proprietà in capo al compratore. 3) vendita di cosa generica: è un tipo di vendita avente ad oggetto beni determinati solo nel genere (ad esempio, il grano) e che, pertanto, comporta effetti obbligatori e non reali. Anche in tal caso il passaggio di proprietà non avviene con il semplice consenso ma con la cosiddetta “individuazione”, ossia l'attività mediante la quale la parte sceglie la misura o la quantità di beni che formeranno oggetto di proprietà. Per esempio: il compratore diviene proprietario dei 100 kg di grano che ha individuato e non di tutto quello presente in magazzino. 4) vendita di cosa altrui: è disciplinata dagli artt. 1478 - 1479 c.c. Oggetto di questa tipologia di compravendita è la cosa altrui. In genere viene definito come un contratto consensuale a effetti obbligatori, anche se parte della dottrina ne ha contestato la legittimità. Infatti in questo caso è obbligo dell'alienante quello di far acquistare la proprietà della cosa all'acquirente. Tale trasferimento di proprietà può avvenire indirettamente e quindi la res oggetto di compravendita passa di proprietà dell'alienante e contestualmente dell'acquirente, oppure tramite il trasferimento della proprietà recta via dal terzo proprietario al compratore. In questo caso il terzo non subentra nel contratto di vendita e resta estraneo a tale rapporto. Inoltre l'art. 1479 c.c. consente al compratore in buona fede di chiedere la risoluzione del contratto qualora, al momento della conclusione del negozio, ignorasse che la cosa non era di proprietà del venditore e se nel frattempo non ne ha acquistato la proprietà. Abbiamo un collegamento con l'art. 1153 c.c. in tema di possesso vale titolo: nel caso di alienazione di un bene mobile a non domino sulla base di un titolo astrattamente idoneo, quando si acquisisce il possesso in buona fede si acquista la proprietà oppure l'uso, usufrutto o pegno. Quindi: Bene mobile a non domino; Titolo astrattamente idoneo: ossia che produce effetti. In concreto il titolo non è idoneo perché non proviene dal titolare. Astrattamente idonei sono anche i titoli viziati, un contratto viziato. Il contratto annullabile produce effetti; il contratto nullo non è mai titolo astrattamente idoneo; il contratto rescindibile, sì, finché non viene rescisso. Il contratto simulato non produce effetti perché apparente; quello dissimulato, sì. Il contratto stipulato dal falsus procurator, no, perché per produrre effetti occorre la ratifica; Possesso = consegna; Buona fede soggettiva. Nel caso di vendita di cosa altrui, quando l'oggetto è costituito da un bene mobile e il bene viene consegnato si perfeziona la fattispecie dell'art. 1153 c.c. Si ha un acquisto a titolo originario perché l'acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare. Se l'acquirente ha acquistato la proprietà a titolo originario può domandare la risoluzione? Giurisprudenza: sì. 5) vendita di cosa parzialmente altrui: se la cosa oggetto di vendita è solo parzialmente del venditore, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno se dimostra che senza quella parte "mancante" non avrebbe proceduto all'acquisto.
Forma del contratto La forma di un contratto di compravendita è libera (può anche manifestarsi oralmente o per comportamenti concludenti), ma per specifici negozi, per lo più riferiti alla natura dell'oggetto, la legge dispone l'obbligatorietà della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), per esempio nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.), a pena di nullità. In tal caso si parlerà anche di contratto formale.
Modello standard ICC di contratto internazionale; accenno alle ADR e ai loro standard ICC
Esiste un modello standard di contratto di compravendita internazionale, che non è obbligatorio ma fornisce un buon punto di partenza per stilarne uno. Esso è l'ICC Model International Sales Contract, creato nel 1997 e promosso dalla Camera internazionale del commercio. In questo modello standard, salvo emendamenti su accordo di entrambe le parti, il compratore non è l'utilizzatore del bene, non sta stipulando un accordo di fornitura nel lungo termine ed è rivolto a beni acquistati per la rivendita (Manifactured goods intended for resale). Siccome sono prodotti lavorati, non sono materie prime come le commodities. Questo modello standard disponibile gratis fa anche parte degli strumenti della Trade Facilitation Implementation Guide delle Nazioni Unite. Gli slot vuoti vanno riempiti, mentre alcune sezioni si scelgono rispetto ad altre alternative crocettando una casella rettangolare vuota. Gli elementi base sono:
Information about the seller and the buyer (name, address, contact) > informazioni sul venditore e compratore/acquirente (nome, indirizzo, contatto...). Se l'acquirente è una società di capitali, si scrive il nome della società (esse sono considerate persone giuridiche). L'indirizzo deve essere completo (numero civico, via, città/comune, regione/provincia, stato, codice postale dell'indirizzo come il CAP in Italia e lo ZIP code negli Stati Uniti d'America) Signature, place, date > firma del venditore e compratore, luogo, data completa Description of the goods sold > descrizione dei beni venduti The contract price (currency, amount in numbers, amount in letters) > prezzo di contratto (valuta, ammontare in numeri, ammontare in cifre) The delivery terms according to Incoterms (+named place, named destination, named port of shipment; possibile aggiunta di "goods shipped from..." e nome del porto) > i termini di spedizione in base alle Incoterms (di cui bisogna aggiungere l'anno dell'edizione scelta, e.g. as per Incoterms 2020; in due di esse, CIF e CIP edizione 2020, si prevede in più che il venditore assicuri i beni rispettivamente a un livello di copertura C e A al 110% del loro valore. Nel modello standard, sono elencate di default le Incoterms 2000, ma si possono compiere emendamenti liberamente e su accordo di entrambe le parti. La scelta di utilizzare le Incoterms e l'edizione scelta vanno indicati chiaramente. In base alla Incoterm, si compila lo slot in cui si indica il porto di arrivo, il luogo di destinazione della merce ecc. Si può aggiungere una chiara indicazione anche del porto di imbarco della merce) Inspection of the goods by buyer > ispezione dei beni effettuata dal compratore (può anche essere effettuata by the following third party, di cui si scrive il nome. In ogni caso, si indica il luogo e posto, time and place) Payment conditions (in cui si sceglie o è indicato uno dei metodi di pagamento internazionali) Resolution of disputes (arbitration or litigation) > risoluzioni di dispute (arbitrato, in tal caso arbitrato internazionale, o azione legale), che si possono tenere anche online [un'altra alternative dispute resolution ADR è la mediazione civile; le ultime due tipologie, in generale, sono la mediazione familiare e il negoziato]. Possono essere offerte dalla ICC. Le regole su cui si basano la mediazione e arbitraggio sono descritte da standard ICC e sono detti "Mediation Rules" (in vigore dal 1º gennaio 2014) e "Arbitration Rules" (2012, emendate nel 2017; ultima versione risalente al gennaio 2021). Chi conosce questi standard, anche se non opera direttamente nel campo, può offrire una consulenza in merito. La decisione presa dall'arbitro è vincolante per legge, al contrario dell'accordo tra le parti in presenza del mediatore che facilita la discussione. Le spese finali, previo accordo, si possono suddividere equamente tra le parti. Nel 2017, secondo la ICC, il costo medio finale di una mediazione era 23.000$ (quasi 19.000€ al febbraio 2021), inclusi i 3000$ di tassa (se le parti coinvolte sono due, sono in media 11.500$ a testa, ovvero quasi 9500€ al febbraio 2021). Una grossa azione legale, anche se si vince (ma si corre a prescindere un rischio di perdere), è pubblica (la mediazione invece avviene in privato e non è un procedimento lungo che intasa e affolla i tribunali) e può tranquillamente costare più di questa cifra se si somma la parcella dell'avvocato con il rimborso forfettario, cioè il rimborso dei soldi pagati per ottenere e/o produrre la documentazione. Se in più si perde, la parte che perde si accolla pure le spese giudiziarie e il risarcimento danni alla controparte, che può anche essere molto corposo. In sintesi, la parte vincitrice può arrivare a spendere più di 11.500$ e la parte perdente, ammesso che sia solvente e abbia dei beni aggredibili, può arrivare a spendere una cifra assai superiore a 23.000$. General conditions > condizioni generali
Casi particolari di compravendita Beni immobili