La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del codice penale italiano.

Disciplina normativa Secondo l'articolo 595:

Analisi La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria che era previsto dall'articolo 594 del codice penale (oggetto di depenalizzazione nel 2016) punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone, e, infine, l'assenza della persona offesa.

L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (che si riferisce all'ingiuria). Essa differisce dall'ingiuria poiché quest'ultima richiede la presenza della persona offesa, non necessaria nella diffamazione. La medesima differisce anche dalla calunnia, che in un linguaggio giuridico, prevede invece una denuncia a una pubblica autorità di qualcuno che si sa innocente. Nel linguaggio comune con calunnia si intende invece ogni diffamazione che attribuisca falsamente la commissione di un fatto che costituisca reato.

Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona. Da cui si deduce che sussiste il reato di diffamazione quando sia esposto il fatto soggettivamente; allora è diffamazione.

Bene giuridico tutelato La norma appresta tutela al bene giuridico della reputazione in relazione all'opinione di un gruppo sociale, secondo un particolare contesto storico (come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione - sezione penale - con sentenza n. 9953 del 15 novembre 2022).

L'analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l'offesa all'altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l'espressione "più persone" deve intendersi senz'altro come "almeno due persone"; l'assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l'impossibilità di percepire l'offesa.

Cause di giustificazione Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere (art. 51 codice penale).

Ai sensi dell'art. 596 del codice penale l'autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.

Il diritto di cronaca e critica In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.

In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.

Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all'offesa ed all'umiliazione pubblica dei propri avversari.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.

L'esimente della provocazione Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale, secondo comma:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Ciò configura la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.

Lo stato d'ira e l'immediatezza della reazione ("subito dopo" il fatto ingiusto) vengono interpretate dalla giurisprudenza in senso relativo: vengono applicate infatti anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l'immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.

Scritti diffamatori anonimi

In presenza di scritti diffamatori di cui resta ignoto il nome dell'autore, il direttore o il vicedirettore rispondono per colpa in omessa vigilanza (insieme ad eventuali giornalisti delegati), fatta salva la responsabilità dell'autore e fuori dai casi di concorso (art. 57 codice penale). La responsabilità non può essere "ceduta" a terzi, i delegati eventuali rispondono in solido: in ogni caso, direttore e vicedirettore responsabile dovranno rispondere per gli scritti anonimi. La pena sarà ridotta di un terzo ed è comunque esclusa l'interdizione dalla professione di giornalista.

Con sentenza n. 23230 del 10 maggio 2012, la III Sez. Penale di Cassazione ha prosciolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) un blogger, affermando che alle testate on-line non si applicano l'obbligo di registrarsi presso un tribunale e il reato di stampa clandestina.

In tal senso, il d.lgs. 70/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/31/CE) ribadisce quanto già visto a proposito della L. 62/2001, ossia che “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.”

Con sentenza n. 1907/2010, La Cassazione penale ha stabilito che gli obblighi di vigilanza e controllo previsti dall'art. 57 non si applicano ai giornali on-line, in quanto la norma è risalente al 1958 e non è applicabile al fenomeno Internet, vale a dire che non può essere interpretata come fonte di disciplina di un fenomeno che ai tempi il legislatore non poteva neppure prevedere. Il direttore di una pubblicazione a stampa su Internet potrà rispondere di diffamazione solo se si pronuncia con consenso a favore della lettera o commento anonimi e diffamatori.

Con l'ordinanza n. 337 del 2011, la Corte Costituzionale ha rifiutato di estendere al proprietario e all'editore di un sito internet la responsabilità civile che la legge attribuisce a proprietari ed editori di pubblicazioni su carta stampata.

Condizioni di procedibilità Nell'ordinamento giuridico italiano l'azione penale viene esercitata d'ufficio, salvo i casi in cui la legge esige la presentazione di una querela, che opera come condizione di procedibilità. Sul termine per l'esercizio della proposizione di quest'ultima agiscono due fattori: la data in cui la persona offesa viene a conoscenza dell'offesa stessa. Il termine è di tre mesi, la giurisprudenza interpreta questo termine in senso perentorio.

Tra i casi di procedibilità a querela, uno di questi casi sono i delitti contro l'onore, per i quali si procede a querela in considerazione del fatto che la risonanza data al reato dal processo (cosiddetto strepitus fori) può aggravare il pregiudizio per la persona offesa: si lascia pertanto alla volontà di quest'ultima la scelta di consentire il perseguimento del reato.

Querela della persona offesa La disciplina della querela da parte della persona offesa è disciplinata dall'articolo 597 c.p.

La querela (artt. 336-340 c.p.p.) è la dichiarazione con la quale una persona chiede che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Può essere presentata oralmente o per iscritto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria non oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.). Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e remissione (art. 340 c.p.p.). La remissione per essere valida deve essere accettata dal querelato.

I prossimi congiunti In caso di morte della persona offesa il diritto di querela o di rimettere la querela si trasferisce ai prossimi congiunti ovvero all'adottante o all'adottato.

L'espressione “prossimi congiunti” viene definita dall'Art. 307 del C.P. comma 4, come: «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole». Ad essi si aggiungono l'adottante e l'adottato, ex Art 597 C.P. stesso. L'Art 199 C.P.P comma terzo: estende tali diritti al convivente more uxorio. La giurisprudenza è orientata ad estendere il concetto di prossimi congiunti alle persone coabitanti.

Utilizzo di mezzi e strumenti atti a diffamare La diffamazione a mezzo stampa Nel caso la diffamazione avvenga tramite un organo di informazione, questo aggrava il reato. La Diffamazione a mezzo stampa è disciplinata dagli artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 del Codice penale. Sebbene il codice preveda che "se l'offesa è recata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni", con il termine generico "stampa" viene ricompreso anche ogni organo d'informazione soggetto alla legge n.69/1963 sulla stampa (art. 13), e quindi anche i mezzi radiofonici, televisivi, e quelli fruibili su internet. Inoltre le disposizioni si applicano anche al direttore responsabile, all'editore e allo stampatore (art. 596 bis), che ne rispondono in solido con l'autore della diffamazione.

Il 24 giugno 2021 la Corte costituzionale ha soppresso le disposizioni della legge sulla stampa del 1948 e della legge sulla radiotelevisione del 1990 nelle quali si prevedeva la reclusione da uno a sei anni.

Diffamazione a mezzo di strumenti telematici A differenza di ciò che si verifica nel caso dei media tradizionali, Internet è una rete non soggetta ad un regime di controllo, motivo per cui si registrano molti più casi di reato di diffamazione rispetto a quanto avvenga nei media tradizionali.

Le principali problematiche che l'avvento della comunicazione globale ha introdotto, riguardano :

la rapidità con cui circolano le informazioni l'impossibilità di controllarne la provenienza e l'autorevolezza la possibilità che queste informazioni si riproducano all'infinito rendendo di fatto impossibile la totale eliminazione di quelle errate e diffamatorie