Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.
Presupposti In primo luogo, è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato. Tale termine non può essere minore di dieci giorni.
Effetti I beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Contro gli atti di disposizione materiale la garanzia è fornita in due modi:
preventivamente, attraverso l'istituto della custodia (artt. 520-522, 546, 559 e 560 c.p.c.); successivamente, attraverso l'impiego del bene (artt. 388 e 388 bis c.p.);
Atti di disposizione che non hanno effetto, posti in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti, sono ad esempio:
gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri; le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa; gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno come oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento; gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se non trascritti anteriormente al pignoramento.
Forma dell'atto di pignoramento Il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra (art. 492 c.p.c):
l'invito al debitore a fare dichiarazione di residenza - o ad eleggere domicilio - in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria del giudice; l'avvertimento che il debitore possa chiedere, depositando apposita istanza in cancelleria, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciò depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Oggetto del pignoramento Secondo l'art. 2740 del codice civile, la responsabilità patrimoniale del debitore comprende tutti i suoi beni presenti e futuri, con le limitazioni di legge.
Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi.
Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano; Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare; Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione.
Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.
Crediti e beni impignorabili
L'art. 545 c.p.c. specifica i crediti non pignorabili. Questi sono i crediti alimentari e quelli aventi come oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone in difficoltà economiche, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Inoltre, la legge dispone l'impignorabilità di beni aventi valore religioso, oppure che garantiscano il sostentamento del debitore e della sua famiglia almeno per un mese e, ancora, debbano essere conservati per l'adempimento di un pubblico servizio.
I crediti erogati da enti di assistenza sono oggetto di impignorabilità relativa, limitata alla quota di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in genere pari alla pensione sociale INPS riproporzionata al numero e reddito dei componenti il nucleo famigliare. Il Dl n. 83/2015testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 di Sabato 27 giugno 2015; con modifiche convertito in legge n. 132 del 06/08, in GU n. 192 del 20-08-2015, modifica l'art. 545 del codice di procedura civile, e per la prima volta, oltre allan, specifica il quantum, del minimo vitale non pignorabile, pari alla << misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà>> (per 13 mensilità). Può essere invece pignorata, al massimo per il 20%, la quota eccedente questo redditoCorte Costituzionale, sentenza n. 506 del 04/12/2002, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
In forza della legge n. 1261/1965 l'indennità mensile e la diaria dei parlamentari non possono essere sequestrate o pignorate.Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290 , art. 5, comma 4
È impignorabile l'unico immobile a uso abitativo di proprietà del debitore per soli debiti tributari, quindi soltanto da parte dell'agente di riscossione a favore della pubblica amministrazione (Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973), che non è classificata di lusso e se il contribuente vi ha la residenza anagrafica. Resta pignorabile per debiti verso banche o cittadini privati di qualsiasi importo (quindi senza la soglia minima di 120.000, e di 20.000 euro per l'ipoteca), o per debiti tributari di almeno 120.000 euro verso immobili prima casa "di lusso" (e comunque se di categoria catastale A/8 e A/9). Resta pignorabile la prima casa, a prescindere dal reddito del proprietario, da parte di tutti i soggetti privati: banche o semplici cittadini. Per l'impignorabilità rimane tutto invariato da Luglio 2017 con la nascita di Agenzia delle entrate-Riscossione al posto di Equitalia, agenzia cui la legge ha trasferito la titolarità di tutti i rapporti negoziali in essere in capo a quest'ultima. Con la sentenza n. 34484 del 22 ottobre 2025, la Corte di Cassazione fermato il principio secondo il quale l'impignorabilità Vale soltanto per i debiti tributari nei confronti dell'Erario e non per i debiti nei confronti dello Stato a seguito di reati perseguiti nell'ambito di un processo penale.
Anche l'impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia è vera solo in parte: infatti, Equitalia non può avviare il processo di pignoramento, ma può costituirsi parte civile a processo avviato, tipico il caso dei ritardi nelle spese condominiali.
A prescindere dalla qualificazione giuridica dell'agente di riscossione, Stato e banche beneficiano della speciale tutela riservata dalla legge ai creditore chirografari, tutelati in misura maggiore dei cittadini privati: dato il limite imposto a Equitalia che operava in nome e per conto di soggetti di diritto pubblico, sono state presentate nel recente passato alcuni disegni di legge, esame non ancora iniziato che si sarebbero proposti di estendere l'impignorabilità anche ai rapporti di diritto privato fra persone fisiche e/o giuridiche, con l'unica eccezione degli istituti di credito. Soddisfatti i creditori privilegiati, è possibile chiedere al giudice il beneficio dell'esdebitazione nei casi di sovraindebitamento.
Al 2019, non sono previsti limiti minimi di importo perché una banca possa far valere legittimamente un proprio credito, procedendo in modo coattivo al suo soddisfacimento mediante esecuzione forzata. Una parziale giustificazione di ciò si può rinvenire nel fatto che la perdita o limitazione del diritto del sarebbe "monetizzata" in un maggiore costo dei prestiti, ed in particolare in maggiore tassi di interesse medi per classe di rischio, con una componente maggiore di premio.
Nei rapporti condominiali Sebbene il condominio non sia qualificato come un creditore chirografario, l'amministratore è munito dalla legge di particolari poteri di autotutela per il recupero dei crediti vantati da terzi nei confronti del condominio (art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Al 2019, non esistono limiti minimi alla procedibilità dei crediti condominiali: l'amministratore può chiedere al giudice di merito di far pignorare l'appartamento di un condomino moroso per crediti di qualsiasi importo. L'assemblea può dispensarlo per qualsiasi importo. Ciò diventa opportuno per crediti di importo particolarmente basso, per i quali le spese di convocazione dell'assemblea, del decreto ingiuntivo e del successivo recupero del credito risultassero: un'iniziativa non proporzionata al valore del diritto di credito azionato, tale da poter configurare un abuso di diritto da parte dell'amministratore; non cost-effective, nel caso (straordinario) di un mancato ribaltamento di queste spese al condomino moroso.
Diversa è la possibilità dei terzi creditori di agire direttamente nei confronti del condominio, identificato anche con un complesso di cose, impianti e servizi comuni del fabbricato: questi beni sono normalmente indivisibili e assolutamente inespropriabili. In altre parole, beni come "la scala, l'androne e il tetto non possono essere venduti per ricavare quanto necessario per soddisfare coattivamente il creditore insoddisfatto".
Tipologie di pignoramento Pignoramento di beni mobili Ha normalmente come oggetto cose mobili di proprietà del debitore. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla persona stessa del debitore, osservando le dovute cautele e nel rispetto del decoro. Per le cose rinvenute nella casa di abitazione di quest'ultimo vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore, anche se si tratti di beni acquistati da terzi o introdotti in tale abitazione. Per altri luoghi appartenenti al debitore si intendono quelli in cui egli eserciti la propria attività professionale o commerciale, purché non pubblica.
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più pronta e facile liquidazione, nel limite del presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito oggetto del precetto, aumentato della metà. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario deve preferire, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.