Il consiglio comunale o municipale (talvolta civico consesso) è l'assemblea pubblica del comune italiano.

L'organo è previsto dall'articolo 114 della costituzione, e regolato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia Nelle regioni italiane a statuto speciale che beneficiano di un regime di bilinguismo, la denominazione Consiglio comunale è stata resa come: nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei comuni facenti parte delle ex province di Trieste, Udine e Gorizia il cui statuto prevede il bilinguismo italiano/sloveno: Občinski svet; nei comuni facenti parte delle ex province di Udine, Pordenone e Gorizia il cui statuto prevede il bilinguismo italiano/friulano: Consei comunâl; nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco: Gemeinderat; in Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Conseil communal.

Descrizione Organizzazione Presidente del consiglio comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del comune dopo il sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del consiglio. Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive. Gruppi consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico. Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal presidente del consiglio comunale. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del consiglio.

Funzioni Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

Le materie di competenza del consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.

Al consiglio comunale il sindaco, sentita la giunta, presenta il "Documento programmatico di legislatura" che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. L'art. 46 comma 3 che ha modificato l'art. 16 della legge n. 81/1993. In questa fase il consiglio prende atto del programma che il sindaco intende realizzare. Con l'introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. nº 267/2000, il legislatore non chiama più il consiglio ad approvare il programma sindacale.

I consigli dei comuni con più di 15 000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Nei comuni con meno di 15 000 abitanti il consiglio comunale è presieduto dal sindaco, salvo diversa previsione dello statuto, che può istituire comunque la figura del presidente.

Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.

Modalità di elezione Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del comune. A seguito delle modifiche legislative avvenute nel corso degli anni dal 2010 al 2014, i consigli comunali delle regioni a statuto ordinario risultano composti dal sindaco e dal seguente numero di consiglieri comunali:Come normato dall'articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, comma 184), modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2; si aggiunga la legge 14 settembre 2011, n. 148. Nelle regioni a statuto speciale (ad eccezione del Trentino-Alto Adige) non ha avuto luogo nessuna riduzione: vedasi ad esempio la legge regionale sarda nº10 del 2011, in particolare al comma 5 dell'articolo 2.

4860 prima delle elezioni amministrative del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 1.000.000 abitanti (Roma e Milano); 4050 prima delle elezioni amministrative del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 500.000 abitanti; 3646 prima delle elezioni amministrative del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 250.000 abitanti; 3240 prima delle elezioni amministrative del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 100.000 abitanti o che siano capoluoghi di provinciaIn Sardegna, lo status di capoluogo provinciale comporta genericamente il salto alla categoria superiore. In tal senso l'articolo 10 comma 2 della legge regionale nº10 del 2002.; 2430 prima delle elezioni amministrative del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti; 1620 prima delle elezioni del 2011 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti; 1216 prima delle elezioni del 2011 - 12 per le elezioni del 2011 - 10, per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti, per le elezioni del 2012 e del 2013 e 7 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e 12 a partire dalle elezioni del 2014 nei comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti; 1012 prima delle elezioni del 2011 - 9 per le elezioni del 2011 - 6 per le elezioni del 2012 e del 2013 - 10 a partire dalle elezioni del 2014 nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Fra le regioni a statuto speciale, la regione autonoma Trentino-Alto Adige ha parimenti ridotto di circa il 20% il numero dei consiglieri con la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1.

La durata del mandato è di cinque anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la popolazione del comune. Nei comuni con popolazione inferiore ai abitanti è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti, e alla sua lista sono assegnati i 2/3 dei seggi. I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il metodo D'Hondt o della media più alta.

Nei comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno, il cosiddetto apparentamento. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti almeno il 60% dei seggi assegnati al comune (salvo rare eccezioni)Il "premio di maggioranza" del 60% non si applica nel raro caso in cui ottenga il 50% + 1 dei voti validi una lista o un gruppo di liste collegate che sostenevano un candidato a sindaco risultato non eletto (Art. 73 Comma 10 del T.U.). Il premio di maggioranza non si applica nemmeno nel caso in cui il sindaco venga eletto al primo turno, ma la lista o il gruppo di liste che lo appoggiano non raggiunga il 40% dei voti validi. In ciascuno di questi casi le liste che appoggiano il sindaco eletto non hanno la maggioranza dei membri del consiglio, e si crea il cosiddetto effetto Anatra zoppa.. Ai gruppi di liste collegati a candidati perdenti è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. I seggi sono sempre assegnati proporzionalmente con il metodo D'Hondt. Per le elezioni comunali è ammessa la possibilità del voto disgiunto nei comuni con più di 15 000 abitanti.Per voto disgiunto si intende la possibilità di votare apponendo una X sul nome di un candidato sindaco e un'altra X su una lista che sostiene un altro candidato sindaco, nel caso mettendo anche fino a due preferenze di sesso opposto di fianco a quest'ultima lista. Questo sistema serve a fare in modo che le liste si concentrino su un singolo candidato sindaco valido a raggiungere la maggioranza dei voti validi.

Per gravi motivi il consiglio può essere sciolto con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.

Lo stesso articolo di legge sancisce comunque, che in alcuni casi, la giunta e il consiglio comunale rimangano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del sindaco siano svolte dal vice sindaco.

Durata, decadenza e scioglimento del consiglio comunale Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, TuelTesto Unico Enti Locali); la decadenza si ha in due casi: variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto; dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestualiGiampiero Buonomo, Comuni, ora il consigliere si dimette così, in Diritto e giustizia, 11 novembre 2006. altrimenti opera la surroga.

Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:

quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge; nel caso di gravi motivi di ordine pubblico; per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco; per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal consiglio comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del consiglio comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal vice-sindaco (art. 53 Tuel); mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Scioglimento per infiltrazioni mafiose

Il consiglio comunale può essere sciolto anche per infiltrazioni della criminalità organizzata ed il comune venir commissariato.

A seguito delle dovute indagini, se emergano indizi di presenza mafiosaIl Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce come infiltrazioni mafioseː "concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori … ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica", il prefetto procede a nominare una commissione. Questa commissione svolge attività d'indagine per tre mesi, prorogabili per altri tre; poi rassegna le proprie conclusioni e le invia al prefetto che, a sua volta, ha 45 giorni di tempo per consultarsi comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e con il procuratore della repubblica competente per territorio, e poi inviare una relazione al ministro dell'interno. A questo punto, lo scioglimento del consiglio comunale viene disposto con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione del prefetto.

La legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali fu introdotta con decreto legge 31 maggio 1991 n. 164, poi convertito con legge n.221 del 22 luglio 1991, che aggiunse l'art. 15 bis alla legge n. 55 del 1990.

Roma Capitale Nella città di Roma, nell’ambito delle prerogative dello status speciale di Roma Capitale, il consiglio comunale prende il nome di assemblea capitolina.

Regioni a statuto speciale