Lusura è l'applicazione di tassi di interesse eccessivamente elevati su un prestito di denaro, al punto di renderne quasi impossibile il rimborso.
La pratica dell'usura è punita come reato in numerosi Stati occidentali, pur essendo oggetto di condanna morale già nel Medioevo.
Descrizione
Di solito le vittime dell'usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario, in ragione della consapevolezza da parte della banca della presumibile insolvenza di chi chiede prestiti. Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, che accetta il prestito anche a tali condizioni, sperando di poterlo comunque restituire.
Frequentemente gli usurai (detti comunemente "strozzini") svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono i capitali che essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Altre volte l'usuraio svolge un'attività lecita che, oltre a fargli guadagnare grosse somme, lo mette in contatto con persone in difficoltà. Talora, l'usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai creditori per prestiti di un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fideiussione, che permette alla vittima di ottenere un prestito. L'istituto di credito rifiuta di concedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le porte al credito. In questo modo, l'usuraio potrebbe riscuotere interessi, senza anticipare alcuna somma. Diversamente, l'usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, garantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e l'usuraio chiamato a documentare l'impiego delle aperture di credito. L'usuraio non è considerato un lavoro a norma di legge, pertanto non è definito come professione.
Il giro di affari annuo dell'usura in Italia è stimato in 30 miliardi di euro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. È altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine organizzato.SOS Impresa Relazione annuale 2007.
Una delle più tragiche vicende legate all'usura in Italia fu quella di Alberto Macciocca, imprenditore edile laziale che, per fronteggiare la crisi della sua attività, aveva preso in prestito dagli usurai una somma di 14 milioni di lire nel 1969, impegnandosi a rimborsarla con versamenti mensili di seicentomila lire. Otto anni dopo, aveva già pagato ben 43 milioni di interessi su tale prestito e la sua situazione finanziaria si era fatta insostenibile. Il 9 luglio 1977, Macciocca uccise per la disperazione e la paura degli usurai la moglie ed i quattro figli minorenni nel sonno, per poi rivolgere l'arma contro di sé. In ospedale riuscirono a salvargli la vita, ma rimase sfigurato e subì la perdita della vista, riportando anche leggeri danni cerebrali.
Negli anni 80, invece, il primato, per ora documentato, per somma pagata da una singola persona per usura, vicenda questa inserita in importanti fatti di cronaca locale, spetta al commerciante di Caserta Cavalier Giuseppe Nuzzo che, a fronte di una decina di milioni richiesti per una temporanea mancanza di liquidità, tra il 1984 e il 1990 pagò agli usurai più di 3 miliardi e mezzo di lire con il conseguente fallimento della sua attività, la messa a ipoteca e vendita della casa. Pagamento questo che non bastò ancora agli usurai, i quali tentarono di rifarsi anche sui beni della famiglia del commerciante tramite minacce e intimidazioni. La vicenda si concluse solo quando, a seguito di una faida per il controllo del territorio da parte del clan Magliulo, attivo in quel periodo in Campania, al quale il commerciante ignaro aveva chiesto il prestito, venne attirata l'attenzione degli inquirenti che procedettero con le indagini e i processi anche grazie alle denunce del commerciante stesso.
Legislazioni antiusura La maggioranza dei Paesi prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usuraio. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e "agganciato" ai tassi di interessi correnti e all'andamento dell'inflazione.
Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione.
Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità "ab initio" dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la vittima dell'usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.
Europa
La Direttiva introduce in materia il principio, diffuso in finanza e in altri settori, dellhome country control. Sarebbero autorizzate a prestare denaro in tutto il continente, società di finanziamento con sede legale nel Regno Unito, dove le leggi antiusura sono molto meno restrittive che in Francia o Germania.
Diverrebbero non conformi alla normativa comunitaria i controlli nazionali sui tassi antiusura, praticati da Paesi quali Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi.
Una materia non disciplinata dalla giurisprudenza comunitaria è la validità/nullità dei contratti in base a determinate clausole. In questo senso, le leggi che prevedono la nullità ab initio dei prestiti con tassi superiori a una determinata soglia, manterrebbero la loro efficacia nel territorio nazionale.
In Europa, la soglia di tolleranza è del 30%, in Italia del 50%, ed è riferito ad un altro parametro, il TAEG. Il TAEG è un indicatore ex post, aggiornato e variabile periodicamente, il Tasso Effettivo Globale, usato nel resto d'Europa è un indicatore ex ante.
Attualmente, in Italia, la soglia di tolleranza viene determinata incrementando il tasso pubblicato in Gazzetta ufficiale del suo 25%, al quale vengono aggiunti ulteriori 4 punti. Il risultato non deve eccedere il di 8 punti percentuali il tasso originario.
Italia Codice Rocco e normative precedenti Nell'Italia post unitaria non erano previsti limiti legali per i tassi d'interesse. Secondo le teorie economiche liberali di Bentham e Ricardo infatti, un limite legale al tasso d'interessi concordabile dai contraenti non solo sarebbe inefficace e facilmente aggirabile da soggetti privi di scrupoli, ma escluderebbe dal circuito legale del finanziamento i soggetti dotati di minore solidità patrimoniale, finendo quindi col danneggiare proprio coloro che si mira a tutelare. Sulla base di queste teorie, il legislatore italiano stabilì nel codice civile del 1865 il principio che "l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti"Codice civile del Regno d'Italia del 1865, art. 1831, comma 3, per poi depenalizzare l'usura attraverso il codice Zanardelli.
Tuttavia la libertà privata nella determinazione degli interessi portò a uno spropositato aumento dei tassi in un contesto socioeconomico di elevata criticità, di cui furono vittime soprattutto contadini e piccoli imprenditori. Di conseguenza si avvertì l'esigenza di emanare una legislazione più restrittiva già nel periodo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.
Nonostante vari tentativi di riforma, solo con l'emanazione del codice penale del 1930 (Codice Rocco) venne reintrodotto nell'ordinamento il reato di usura attraverso l'art. 644, secondo cui:
"Chiunque […] approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile interessi o altri vantaggi usurai, è punito […]."
Il delitto di usura richiedeva quindi, oltre agli elementi oggettivi del carattere usuraio degli interessi e dello stato di bisogno del debitore, anche l'elemento soggettivo dell'approfittamento di tale stato di bisogno da parte del creditore. Si riteneva infatti che la sanzione penale non fosse giustificata da una qualsiasi lesione patrimoniale, ma solo qualora tale lesione derivasse da un contesto e da modalità che condizionassero la capacità di autodeterminazione del contraente debole.
Legge n. 108/1996 La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996) inasprisce le pene, e disciplina diritti e tutele delle vittime dell'usura.
La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura.
Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di proprietà degli istituti di credito.
La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1).
La legge stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e quindi la nullità dell'intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e ai protesti elevati dall'usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18).
La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l'eventuale differenza fra capitale prestato dall'usuraio e le somme già trasferitegli.
La normativa (art.1) introduce il confisca dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime delle somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si applica anche ai beni dei quali "il reo ha disponibilità per interposta persona", intestati a terzi che svolgono il ruolo di "prestanome".
Viene equiparato alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l'intento di partecipare agli interessi derivanti dalla loro attività.
Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l'erogazione di mutui a 5 anni e tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all'usuraio, e alle perdite o mancati guadagni derivanti dal delitto di usura (art. 14).
Le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono tutti questi diritti: "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna.
La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali. Confindustria ha adottato un'autoregolamentazione che prevede l'espulsione degli iscritti che paghino il "pizzo" o non denuncino pratiche usuraie.
Il codice penale disciplina in modo differente i reati di anatocismo e di usura. La capitalizzazione composta degli interessi può comunque portare a un interesse complessivo superiore alle soglie dell'usura.
Epoca contemporanea La principale novità introdotta dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è la possibilità di sospendere le azioni esecutive, quali pignoramento o sfratto.Art. 20, legge 23 febbraio 1999 n. 44.
Sentito il parere favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle vittime di usura e di estorsione.