Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano previsto dall'art. 143 del testo unico degli enti locali.
Venne introdotto in relazione ad alcuni fatti di sangue avvenuti nella cittadina di Taurianova (nella provincia di Reggio Calabria) e nei dintorni dove tra i vari omicidi e attentati destò molto scalpore nell'opinione pubblica la decapitazione di Giuseppe Grimaldi, facente parte della 'ndrangheta, la cui testa venne poi lanciata in aria e fatta oggetto di tiro a segno. Pag. 116
Evoluzione storico-normativa La "faida di Taurianova" e il decreto legge n. 164/1991
L'istituto dello scioglimento era originariamente previsto, in casi ben specifici, dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tuttavia a seguito degli scontri tra 'ndrine rivali avvenuti presso il comune di Taurianova - episodi raccontati dalle cronache come "faida di Taurianova" che ebbero risalto nelle trasmissioni televisive e giornalistiche d'inchiesta del periodo - il governo Andreotti VII emanò il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 - convertito in legge n 22 luglio 1991, n. 221 - che modificò la legge 19 marzo 1990, n. 55 aggiungendovi l'art. 15bis, ampliando la casistica prevista dalla legge n. 142/1990 e introducendo la possibilità della sospensione degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416 bis codice penale italiano, ovvero per il delitto di favoreggiamento personale, commessi in relazione a esso e degli amministratori sottoposti a misure di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Il giudizio di legittimità costituzionale del 1993 Nel 1993 la legge fu sottoposta a un giudizio di legittimità costituzionale; infatti il TAR del Lazio con ordinanza rimise la questione alla Corte Costituzionale, in seguito a un ricorso presentato dinanzi allo stesso tar da parte di amministratori locali di due comuni sciolti per mafia Trabia e Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (i due decreti di scioglimento vennero poi annullati dai giudici amministrativi). Il tribunale amministrativo riteneva che la legge fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113, 125 e 128 della Costituzione, in quanto tra le altre cose consentiva che lo scioglimento potesse intervenire anche se c'erano elementi probatori fragili a differenza di ciò che viene richiesto per provare la responsabilità penale di un amministratore oppure sottoporre lo stesso a misure di prevenzione poiché la legge consentiva altresì di sciogliere l'intero consiglio comunale o provinciale anche se la responsabilità era di qualche amministratore; il TAR contestava anche la violazione del diritto di elettorato attivo e passivo.
La Corte Costituzionale nello stesso anno però respinse tutte le questioni di legittimità costituzionale dichiarandole alcune infondate e alcune inammissibili e respinse anche la questione posta dall'Avvocatura dello Stato (peraltro già respinta dal TAR del Lazio nel ricorso principale), circa la natura di atti politici dei decreti presidenziali di scioglimento (che non avrebbe dato la possibilità a questi decreti di essere sottoposti a un sindacato giurisdizionale in quanto gli atti politici indicano solo i fini e gli obiettivi dell'ordinamento come ad esempio le sentenze della corte costituzionale quindi non sono suscettibili di una valutazione da parte del giudice), dichiarandola inammissibile.
La codificazione nel TUEL e le modifiche della legge 94/2009
La disposizione in tema è stata poi ricompresa nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 143; però nel corso degli anni si avvertì l'esigenza di modifiche per rispondere ai rilievi mossi dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dal mondo politico-istituzionale (vedesi per esempio la relazione del Parlamento della Repubblica Italiana del 2005) che riguardavano la responsabilità per lo scioglimento non soltanto degli organi di governo locale ma anche degli organi di gestione amministrativa-finanziaria-contabile (dirigenti, personale) alla luce anche della nuova ripartizione tra organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo (consiglio, giunta, sindaco o presidente) e organi di gestione, altri rilievi mossi riguardavano l'incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento, sono stati oggetto di rilievi anche le figure dei commissari, che vanno a sostituire gli organi di governo locale, per via della loro preparazione, dei loro poteri.
Infine la legge 15 luglio 2009, n. 94 apportò innovazioni di carattere sostanziale, criticate però relativamente agli elementi che sono ora richiesti per giungere allo scioglimento (definiti dalla legge concreti, univoci e rilevanti) che snaturerebbero le finalità di prevenzione sociale, rendendo più difficile l'attuazione della legge per prevenire o reprimere penetrazioni di organizzazioni criminali mafiose negli enti locali (il magistrato Raffaele Cantone nel 2011 a tal proposito ha affermato: la riforma del 2009, che ha modificato lo scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose ha indebolito moltissimo, l'Istituto; i comuni che vengono sciolti sono molto meno e in gran parte di quei casi, il TAR sta annullando tutti gli scioglimenti) nonché con riferimento all'incandidabilità degli amministratori coinvolti che prevede un iter talmente complesso da far risultare tale misura più un'operazione di facciata che reale.
La procedura di scioglimento Al commissariamento dell'ente locale si arriva dopo un'attenta procedura che prende il via dalla nomina di una commissione d'accesso agli atti (composta da tre funzionari della pubblica amministrazione italiana) da parte del Prefetto del territorio interessato che esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno (articolo 2, comma 2 quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410); la commissione svolgerà la propria attività per tre mesi prorogabili per ulteriori tre, al termine dei quali redigerà una relazione conclusiva che invierà al prefetto e questi redigerà un'altra relazione entro quarantacinque giorni da inviare al ministro dell'interno previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato dal Procuratore della Repubblica competente per territorio e dal Procuratore Distrettuale antimafia competente per territorio. Il Ministero dell'interno in seguito potrà proporre lo scioglimento dell'ente al presidente della Repubblica, che emetterà il decreto di scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione del Prefetto. (art. 143 d.lgs. 267/2000).
L'ente una volta commissariato sarà retto da una commissione straordinaria (art. 144 d.lgs. 267/2000) per un periodo che andrà dai dodici ai diciotto mesi prorogabili fino a ventiquattro. Tale commissione sarà composta da: tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza e svolgerà le funzioni di sindaco/presidente, Giunta comunale/provinciale e Consiglio comunale/provinciale. Riguardo al personale dipendente, l'art. 143 comma 5 del d.lgs. 267/2000 prevede che nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (cioè collegamenti o condizionamenti da parte della criminalità organizzata) con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del ministro dell'Interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
In ogni caso, l'art. 143 comma 7 del d.lgs 267/2000 prevede inoltre che in caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre lo scioglimento il ministro dell'interno debba comunque emanare un decreto di conclusione del procedimento. Contro il decreto presidenziale di scioglimento si può ricorrere in prima battuta dinanzi al TAR e in appello dinanzi al Consiglio di Stato, i termini per impugnare il decreto sono dimezzati rispetto a quelli ordinari tranne che per il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti. La fine del procedimento in previsione delle elezioni richiede che il commissario prefettizio presenti la relazione di fine mandato, che deve riguardare sia il periodo di amministrazione ordinaria (se annullato) sia quello commissariale. Entro venti giorni dall'indizione delle elezioni, la relazione deve essere trasmessa, insieme alla certificazione degli organi interni, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Analisi Dalla sua introduzione nel 1991, tale norma ha portato all'emanazione di numerosi decreti di scioglimento contro altrettanti consigli comunali, tale misura si e tesa necessaria per il contrasto alla mafia in Italia per l'interferenza nella vita democrazia di uno Stato di diritto, soprattutto nei piccoli centri comunali, poiché l'influenza in questi ultimi è attività propedeutica pe attività di tipo imprenditoriale-affaristico tramite l'influenza esercitata entrare nei consigli comunali e provinciali che consente al crimine organizzato mafioso di tessere alleanze politico-istituzionali-imprenditoriali necessarie al suo mantenimento e sviluppo.
Al riguardo Piero Grasso, durante il suo mandato di Procuratore nazionale antimafia affermò nel 2007 dinanzi alla commissione parlamentare antimafia che “in certi paesi come Africo, Platì e San Luca, è lo Stato che deve cercare di infiltrarsi”. Pag. 117 L'istituto dello scioglimento non riguarda comunque solo gli organi di governo locale comunale e provinciale ma anche gli organi burocratici degli enti, oltre quelli locali (comunità montana, unione di comuni) nonché le aziende sanitarie locali.
La giurisprudenza in tema La sentenza della Corte Costituzionale n. 103/1993