Limposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria (in Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Impôt municipal unique; nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Gemeindeimmobiliensteuer IMU) è una tassa patrimoniale di tipo locale, che colpisce il possesso di beni immobili situati in Italia, in vigore dal 2012.
È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Istituita per sostituire l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.
Storia
L'IMU è stata introdotta in sostituzione dell'ICI nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale dal governo Berlusconi IV con il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011 che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d.lgs. n. 23/2011).
Il governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276), ha modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto un'ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l'introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l'applicazione a regime dal 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, mediante specifici moltiplicatori delle rendite catastali.
A titolo d'esempio si menziona la moltiplicazione per 160 della rendita catastale per gli immobili residenziali (art. 13, c. 4 DL cit; v. infra).
L'anticipazione al 2012 e l'andamento
Dubbi interpretativi Il testo di legge distingue tra un'imposta sperimentale e un'imposta a regime, anche se in realtà la sperimentazione del tributo è sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti dell'anticipazione del tributo al 2012.
A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sono stati approvati degli emendamenti che incidono sulla normativa IMU. In particolare, vi sono novità sulla definizione di abitazione principale, sono previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell'abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
La prassi e la dottrina hanno evidenziato fin dall'inizio molteplici profili critici della normativa sul tributo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per tali motivi, ha diramato la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 con l'intento di chiarire le questioni controverse.
Gettito fiscale nel 2012 Dall'applicazione dell'IMU si sono ricavati nel 2012: 4 miliardi dall'IMU sulla prima casa 10,7 miliardi dall'IMU sulle altre case 9 miliardi dall'IMU su negozi, laboratori artigianali e industriali, per un totale di 23,7 miliardi di euro.
Al gettito hanno contribuito 25,8 milioni di contribuenti, persone fisiche e aziende, con un versamento medio di 918 euro a testa. Per la prima casa l'imposta ha riguardato 17,8 milioni di contribuenti, con un versamento medio di 225 euro a testa.
Descrizione
Presupposto dell'imposta Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale e pertinenze Il decreto salva Italia definiva abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 labitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Le "pertinenze" sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo».
Soggetti dell'imposta
Soggetti attivi Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.
Soggetti passivi I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
Determinazione dell'importo L'importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l'aliquota, con una detrazione nel caso dell'abitazione principale.
Base imponibile La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (reddito dei fabbricati in caso di fabbricati, reddito dominicale per i terreni) con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%. Quest'importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale. Essi sono: {| !valign="top" align="right"|160 |per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; |- !valign="top" align="right"|140 |per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; |- !valign="top" align="right"|80 |per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; |- !valign="top" align="right"|65 |per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5 (60 prima del 1º gennaio 2013); |- !valign="top" align="right"|55 |per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; |- !valign="top" align="right"|135 |per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 a partire dal 1º gennaio 2014).
Per i terreni fabbricabili la base imponibile è il valore venale del bene, mentre per gli immobili sprovvisti di rendita si impiegano altri metodi di calcolo.
Aliquote Il decreto legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote sono: {| !valign="top"|0,40% |per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione; |- !valign="top"|0,20% |per i fabbricati rurali a uso strumentale del coltivatore diretto, i comuni possono ridurla a 0,1%; |- !valign="top"|0,76% |per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi ires ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%; |- !valign="top"|0,76% |per i restanti casi, modificabile con un minimo pari a 0,46% e un massimo pari a 1,06%. |} Inoltre i comuni hanno la possibilità di ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Tanto recita il comma 9bis dell'art. 13 del d.l. nº 201/2011, come introdotto dall'art. 56 del d.l. n. 1/2012.
Infine l'art. 4 comma 8 bis d.l. 16/2012, come modificato dalla legge 44/2012 di conversione in legge del predetto decreto, ha stabilito che «i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.»
Detrazioni Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano soddisfatti per parte dell'anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere il problema costituzionale della violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A, composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, ad es. per motivi di studio. Nel caso A il soggetto passivo gode dell'ulteriore detrazione di 50 €, nel caso B no. Poiché inoltre come detto la detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €, la detrazione massima è di 600 €. I comuni, salvo il rispetto del vincolo di bilancio, possono elevare la detrazione fino ad annullare l'importo.
Dichiarazione La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello suddetto.
Quota di imposta riservata allo Stato Viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento (che pertanto non può essere fissata sotto tale limite). Tale versamento è effettuato separatamente da quello dell'Imu spettante al Comune, compilando una separata riga di F24 con un codice del tributo diverso.