La retrocessione nell'espropriazione per pubblica utilità è, nell'ambito del diritto italiano, un istituto giuridico in base al quale, al verificarsi di alcune condizioni, il diritto di proprietà sul bene espropriato deve essere ritrasferito al precedente titolare.

Nella legislazione italiana è disciplinato dagli articoli 46, 47 e 48 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità del 2001. Rappresenta un naturale e necessario bilanciamento all'esproprio nel caso in cui il bene sottratto al titolare non sia stato utilizzato dalla pubblica amministrazione in tempi certi o nella sua interezza, procurando comunque il minor sacrificio possibile dell'interesse privato compatibile con la tutela dell'interesse pubblico.

La retrocessione può essere totale o parziale. Nel primo caso l'espropriato può richiedere che sia accertata la decadenza di pubblica utilità e la restituzione del bene espropriato passati dieci anni senza che l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata. Nel secondo l'espropriato può richiedere la restituzione di una parte del bene che non sia stata utilizzata.

Note

Bibliografia

Categoria:Atti amministrativi