Questa voce tratta dell'istituto dell'adozione nella religione e nella società islamica.

Età preislamica (jahiliyya) L'istituto dell'adozione (tabanni) era vigente nell'Arabia pagana. La persona adottata veniva a far parte della famiglia dell'adottante assumendone il cognome e venendo giuridicamente equiparata ai figli naturali, con tutte le conseguenze giuridiche in campo matrimoniale, ereditario e penale. Era consuetudine durante la jahiliyya, quando qualcuno adottava un uomo, ritenere l'adottato figlio del padre adottivo e suo erede. Lo stesso Muhammad aveva adottato Zayd prima che l'adozione fosse proibita.

Islam L'adozione fu abolita dal Corano (XXXIII: 4-5, 37-40), laddove si afferma che “Dio non... ha fatto dei vostri figli adottivi dei veri figli... Chiamate i vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri... E se non conoscete i loro padri, siano essi vostri fratelli nella religione e vostri protetti…”. Sulla base di questi versetti coranici, l'adozione in diritto islamico è proibita. Un sotterfugio giuridico per aggirare questo divieto è quello di effettuare un riconoscimento di paternità, ammesso dal diritto islamico, il quale produce un legittimo rapporto di filiazione.

Tunisia Il divieto di adozione è rimasto anche nelle legislazioni contemporanee dei Paesi islamici, i quali concedono però largo spazio al riconoscimento di paternità. Solo in Tunisia l'adozione è stata regolata con la l. n. 58-27 del 4 marzo 1958, che ha preso come modello l'analoga legge francese.

L'adottante, maschio o femmina, deve essere maggiorenne ed avere almeno quindici anni più del minore adottato, a meno che non si adotti un figlio del proprio coniuge, con il suo consenso. L'adottante deve poi essere sposato, godere dei diritti civili, essere irreprensibile, sano di corpo e di mente, ed idoneo a prendersi cura dell'adottato. Tuttavia, il giudice, nell'interesse del minore, può autorizzare un/a vedovo/a o un/a divorziato/a ad adottare un bambino. L'adozione è ammessa solo per il minore, maschio o femmina. Un tunisino può adottare uno straniero. L'adottato ha gli stessi diritti dei figli naturali. L'atto di adozione è ratificato da una sentenza esecutiva del giudice, e può essere revocato se lo esige l'interesse del minore. Nulla è detto circa la differenza di religione tra adottante e adottato, ma un minore musulmano può presumibilmente essere adottato solo da un musulmano, sulla base dei principi generali che regolano il diritto di famiglia tunisinoAgostino Cilardo, “Il minore nel diritto islamico. Il nuovo istituto della kafala”, in A. Cilardo (a cura), La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, p. 238..

Note

Bibliografia Agostino Cilardo, “Marriage: Islamic Law”, in The Oxford International Encyclopedia of Legal History, ed. Stanley N. Katz, vol. IV, 2009, pp. 163-169 Agostino Cilardo, “Personal Status Law: Personal Status Law in Islamic Countries”, in The Oxford International Encyclopedia of Legal History, ed. Stanley N. Katz, vol. IV, 2009, pp. 295-299 Agostino Cilardo e Francesco Mennillo, Due sistemi a confronto. La famiglia nell'islam e nel diritto canonico, a cura di A. Cilardo, CEDAM, Padova 2009 Agostino Cilardo, “Il minore nel diritto islamico”, in A. Cilardo (a cura), La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. 219-263

Voci correlate Adozione

Categoria:Diritto islamico Categoria:Diritti dei minori