La legge 20 luglio 2004, n. 189 è una legge ordinaria della Repubblica italiana emanata per la tutela degli animali.
Contenuto Reati e pene previste Uccisione di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni (la pena originaria da 3 mesi a 18 mesi è stata modificata dalla ). Maltrattamento di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da euro a euro. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell'animale (la pena originaria da 3 mesi a 1 anno o la multa da euro a euro è stata modificata dalla ). Spettacoli: Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da euro a euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Combattimenti: Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da euro a euro. Inoltre chiunque, allevando o addestrando animali, li destina alla partecipazione ai combattimenti è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da euro a euro. Infine chiunque organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da euro a euro. Abbandono degli animali - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punito con l' arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da euro a euro. Pellicce: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla pelle o dalla pelliccia del cane o del gatto è punito con l' arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da euro a euro. Foche: Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla foca è punito con l' arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da euro a euro.
Attività di vigilanza zoofila L'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, ai comma 1° e 2° dispone:
Il D.M. del 23 marzo 2007 ha stabilito, che in via prioritaria, le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 189/2004 sono demandate alle forze di polizia italiane e, nell'ambito territoriale di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai corpi di polizia municipale e provinciale. La legge, oltre che modificare l'impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie zoofile dipendenti o volontarie degli enti con finalità di Protezione Ambientale e Animale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, la vigilanza zoofila.
Note
Voci correlate Abbandono degli animali Codice penale italiano Guardia particolare giurata Guardia zoofila Maltrattamento di animali
Altri progetti Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate Codice penale - Libro II - Titolo IXbis
Collegamenti esterni
Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali del Corpo forestale dello Stato Maltrattamenti dal sito della Lega Anti Vivisezione
2004,189 Categoria: protezione degli animali