Il diritto soggettivo è il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (del diritto oggettivo) di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. Comporta la facoltà di agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato. Diritti e obblighi sono dunque correlativi.

Evoluzione storica L'uso del termine diritto in senso soggettivo, oggi così diffuso, ha origini piuttosto recenti: si fa, infatti, risalire alla scuola giusnaturalista, sorta tra il secolo XVII e il secolo XVIII. In realtà non mancano in fonti anteriori, romane (fin dalle XII Tavole) o medievali, espressioni che sembrano usare il termine ius nel senso di diritto soggettivo. In questi casi, però, è dubbio se l'espressione "avere diritto" venga utilizzata nel senso di avere un diritto soggettivo o, invece, in quello di avere il diritto (oggettivo) dalla propria parte (un po' come quando, ancor oggi, dicendo "avere ragione" si vuol dire che si ha la ragione dalla propria parte). Il concetto di diritto soggettivo era del resto estraneo alle altre culture da cui trae origine la tradizione occidentale, la greca e l'ebraica, così come è estraneo ad altre tradizioni giuridiche, come quella cinese, indiana e islamica.

Come detto il vero e proprio significato soggettivo di diritto sembra emergere solo con i giusnaturalisti; Ugo Grozio lo definì: "una facoltà morale in forza della quale la persona, cui compete tale facoltà, può pretendere una cosa o un comportamento altrui con giustizia". Nella concezione giusnaturalista il diritto soggettivo precede il diritto oggettivo, esistendo indipendentemente dall'ordinamento giuridico, il quale si limita a riconoscere al singolo un qualcosa che egli già aveva in natura prima di tale qualificazione normativa.

Nel XIX secolo Bernhard Windscheid propone la celebre definizione del diritto soggettivo come "potere della volontà". A essa si contrappone l'altrettanto celebre definizione di Rudolf von Jhering, che vede nel diritto soggettivo "un interesse giuridicamente protetto". Una sintesi tra le due posizioni è rappresentata dalla definizione di Georg Jellinek: "il diritto soggettivo è la potestà di volere che ha l'uomo, riconosciuta e protetta dall'ordinamento giuridico, in quanto sia rivolta a un bene o interesse".

Con l'affermarsi della dottrina giuspositivista viene rovesciata la precedenza del diritto soggettivo su quello oggettivo affermata dai giusnaturalisti: per i giuspositivisti senza l'intervento normativo non esiste alcun diritto in natura, sicché il diritto soggettivo non viene riconosciuto ma, semmai, conferito al singolo dall'ordinamento giuridico. Secondo uno dei maggiori esponente del giuspositivismo novecentesco, Hans Kelsen, il diritto soggettivo non è un potere o interesse riconosciuto dall'ordinamento e quindi determinatosi fuori di esso ma il "semplice riflesso di un dovere" posto dal diritto oggettivo, al quale, quindi, finisce per ridursi: "Il diritto soggettivo non è diverso da quello oggettivo; è il diritto oggettivo stesso che si rivolge contro un soggetto concreto (obbligo) oppure si mette a disposizione di questo (autorizzazione) in forza della conseguenza giuridica da esso stabilita".

La dottrina italiana ha elaborato nel tempo varie concezioni del diritto soggettivo:

secondo la dottrina tradizionale per diritto soggettivo bisogna intendere quel potere, attribuito alla volontà di un soggetto, di poter realizzare un proprio interesse. Elementi costitutivi del diritto soggettivo sono, quindi, volontà e interesse. Dottrina successiva ha accettato questa definizione variando, però, gli elementi costitutivi: non più volontà e interesse, ma interesse e potere; dottrina autorevole ricollega il diritto soggettivo alla pretesa di un dovere di astensione altrui; la dottrina più recente parla di diritto soggettivo come sintesi di libertà e forza, poiché il soggetto è libero di esercitarlo o meno ma, se lo esercita, ha la facoltà di farlo nella maniera che ritiene più appropriata per conseguire il suo interesse. Corollario antitetico a questa tesi è il concetto di abuso del diritto il cui esempio più lampante viene dato, in relazione al diritto di proprietà, dagli atti emulativi.

Descrizione Esso indica situazioni giuridiche soggettive attive riconosciute e garantite dal diritto oggettivo medesimo, nonché una situazione di vantaggio goduta da un soggetto tutelato dal diritto oggettivo; riguarda, dunque, la singola persona. Può anche essere definito come potere di agire per soddisfare un interesse tutelato dalle norme giuridiche.

Il concetto coglie il significato del termine diritto quando viene usato in senso soggettivo, per denotare un qualcosa che un soggetto ha (ad esempio, quando si dice che Tizio ha il diritto di proprietà di un bene o la libertà di parola). Il termine "diritto" viene usato anche in senso oggettivo, per denotare l'insieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (ad esempio, il diritto italiano, svizzero, canonico, internazionale, ecc.) o una sua parte (ad esempio, il diritto civile, amministrativo, costituzionale, ecc.); in relazione a questo significato si parla di diritto oggettivo (norma agendi, in contrapposizione al diritto soggettivo, facultas agendi). Oltre che in italiano tale duplicità di significato è presente anche nel latino ius, nel francese droit, nel tedesco Recht, nello spagnolo derecho, nel portoghese direito, mentre l'inglese ha termini distinti per il diritto in senso soggettivo (right) e oggettivo (law).

Le diverse accezioni del termine La dottrina più recente, seguendo l'approccio inaugurato dal giurista statunitense Wesley Newcomb Hohfeld, ritiene che, in realtà, il termine diritto, quando viene usato dai legislatori e dai giuristi in senso soggettivo, assuma diversi significati; infatti può di volta in volta significare:

una particolare situazione giuridica soggettiva attiva elementare, che si può denominare anche pretesa e che nel rapporto giuridico è correlata all'altrui dovere od obbligo; poiché tale dovere od obbligo può essere positivo (di fare o dare) o negativo (di non fare), si avrà nel primo caso un diritto positivo, nel secondo un diritto negativo; una qualsiasi situazione giuridica soggettiva attiva elementare, ossia un diritto nel senso di pretesa, una facoltà,Va notato che talvolta si usa il termine facoltà in senso lato, per designare le singole situazioni giuridiche che compongono un diritto soggettivo (poteri, facoltà ecc.) un potere o unimmunità (intesa come situazione correlata alla mancanza di potere); un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive elementari; è questa la natura di molti diritti soggettivi previsti dal diritto positivo (ad esempio, il diritto di proprietà su un bene è scomponibile nella facoltà di utilizzarlo, nella facoltà di modificarlo, nel potere di alienarlo e così via). Secondo una tesi diffusa, affinché si possa parlare propriamente di diritto soggettivo deve essere comunque presente una pretesa.

È stato suggerito di denominare micro-diritti quelli rientranti nei primi due significati e macro-diritti quelli rientranti nel terzo. Lo stesso autore (Mauro Barberis) propone inoltre la denominazione di diritti-ragioni per un'ulteriore accezione con la quale si parla di diritti soggettivi: quando si fa riferimento alle ragioni, ai valori che giustificano l'attribuzione o la rivendicazione di micro-diritti e macro-diritti (ossia al loro fondamento).

Tipologie Come si è detto il diritto soggettivo, inteso come pretesa, è correlato nel rapporto giuridico alla corrispondente situazione giuridica passiva, il dovere od obbligo, in capo a un altro soggetto. Al riguardo si distingue: il diritto assoluto, che il titolare può far valere nei confronti di chiunque (erga omnes) e che è correlato a un dovere in senso stretto, negativo (di non fare); il diritto relativo, che il titolare può fare valere nei confronti di uno o più soggetti determinati (in personam), sui quali grava il correlato obbligo, negativo (di non fare) o positivo (di fare o dare).

La distinzione, sconosciuta al diritto romano -dove, però, si distinguevano le actiones in rem e quelle in personam- è stata introdotta dalla dottrina pandettistica nel XIX secolo. Tra i diritti assoluti si sogliono annoverare i diritti reali, ai quali si possono assimilare anche i diritti sui beni immateriali, e i diritti della personalità. Tra i diritti relativi, i diritti di credito, i diritti potestativi e i diritti di famiglia.

Diritti soggettivi assoluti I diritti soggettivi assoluti si distinguono a loro volta in due sub-categorie: Diritti della personalità o diritti fondamentali dell'uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, ecc. riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dai principali strumenti convenzionali internazionali); Diritti patrimoniali, i quali hanno per oggetto i beni; al loro interno, i diritti reali (dal latino res, cosa) sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

I diritti soggettivi assoluti sono sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che afferma che tali diritti sono innati in ogni persona; tale dichiarazione fu scritta dopo la Seconda guerra mondiale . Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo si trovano, perciò, le basi fondanti della cultura occidentale, alle quali ormai si ispirano gli ordinamenti di quasi tutti gli Stati del mondo.

Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti sono efficaci erga omnes, cioè verso tutti: io posso far valere, per esempio, il mio diritto di proprietà nei confronti di chiunque, anche se i diritti soggettivi possono esser oggetto nei casi stabiliti dalla legge di gravi limitazioni (ad esempio il diritto di proprietà mi può essere espropriato o confiscato in determinati casi stabiliti dalla legge così come lo stesso diritto di libertà personale può essere limitato: ad esempio posso essere imprigionato od obbligato a dimorare in un determinato luogo oppure mi può essere vietato di svolgere determinate attività). Poiché i diritti soggettivi sono tali solo in quanto lo Stato li garantisca verso altri, lo Stato può anche togliermi certe garanzie e limitare miei diritti soggettivi assoluti nel superiore interesse della collettività, seguendo procedure stabilite dalla legge.

Diritti soggettivi relativi I diritti soggettivi relativi sono diritti patrimoniali che coincidono con la categoria dei diritti di credito. Il diritto di credito è la pretesa di un soggetto (creditore) nei confronti di un altro soggetto (debitore) a che quest'ultimo esegua una determinata prestazione (di dare – esempio: una somma di denaro –, o fare – esempio: un lavoro –, o non fare – esempio: non innalzare un edificio o non commercializzare un prodotto in una determinata zona -).

I diritti di credito si dicono relativi, perché la pretesa si rivolge in via principale verso uno o più soggetti determinati (infatti, se ho un credito il mio interesse può essere soddisfatto solo dal mio debitore).