Il Codice Univoco Identificativo, nell'ambito dell'identificazione giudiziaria, è la chiave alfanumerica generata dal sistema AFIS che identifica univocamente un soggetto imputato o condannato, per delitto non colposo (con arresto in flagranza facoltativo), sottoposto a prelievo biologico e tipizzazione del profilo genetico. Il codice viene generato anche dopo redazione del cartellino fotodattiloscopico.
Disciplina L'articolo 9 della legge del 30 giugno 2009, n. 85, disciplina i soggetti sottoposti a prelievo di campioni biologici quali sottoposti a:
misura cautelare in carcere o domiciliare; arresto in flagranza o fermo; detenzione carceraria con sentenza irrevocabile per delitti non colposi; misura alternativa alla detenzione con sentenza irrevocabile per delitti non colposi; misura di sicurezza.
Tuttavia, al comma 2 dello stesso articolo, viene specificato che il prelievo non può essere effettuato per coloro cui si procede per i reati come:
calunnia o falsa testimonianza (Titolo III, Capo I e II), escludendo però fattispecie specifiche come il favoreggiamento o l'autocalunnia; falso (monete, sigilli, atti pubblici), includendo la contraffazione, escludendo però l'ipotesi principale di falsificazione di monete (ex art. 453); contro l'industria e il commercio (frodi, turbata libertà del commercio), escludendo la distruzione di materie prime e l'illecita concorrenza con minaccia; delitti contro il patrimonio mediante frode; previsti da legge fallimentare (Regio decreto 267/1942), come la bancarotta fraudolenta o semplice; societari come infedeltà patrimoniale; materia tributaria; intermediazione finanziaria quali previsti dal Testo Unico della Finanza.
Note
Categoria:Diritto Categoria:Diritto italiano Categoria:Identificazione personale