Il diritto medievale fu il diritto vigente in Europa a partire dalle ultime fasi del diritto romano, coincidenti con la disgregazione dell'impero romano d'Occidente del V secolo, all'inizio dell'età moderna, intorno al XV-XVI secolo, periodo che la storiografia tradizionale indica come Medioevo. Gli storici del diritto hanno evidenziato come tale esperienza giuridica. si contraddistinse per alcuni peculiari caratteri tanto che è stata definita come «una nuova mentalità giuridica incarnatasi in un complesso armonico di comportamenti, regole, riflessioni, con un suo volto di intensa tipicità»..
Con l'assestamento dei regni romano-germanici si andò verso un ordinamento caratterizzato dalla personalità del diritto: alle popolazioni latine assoggettate venne concesso di mantenere l'antico diritto romano, mentre i rapporti interni alla comunità dei dominatori barbari erano regolati con il proprio diritto. Sebbene il diritto germanico fosse perlopiù di tipo consuetudinario e trasmesso oralmente, non mancarono alcuni regnanti che vollero raccogliere la tradizione giuridica del proprio popolo per iscritto; tuttavia tali raccolte non avevano, né volevano avere, un carattere universale, occupandosi prevalentemente di diritto penale e famigliare, lasciando ampio spazio alle antiche consuetudini per gli argomenti non trattati. La mancanza di un potere centrale intenzionato a disporre del monopolio sulla produzione giuridica fu uno degli aspetti che più influenzarono tutta la storia del diritto del Medioevo. Tra le più importanti raccolte di diritto dell'Alto Medioevo si possono citare la Lex Burgundionum fatta redigere da Gundobado agli inizi del VI secolo, l'Edictum del monarca dei Goti Teodorico il Grande, l'Editto di Rotari promulgato dal re longobardo Rotari nel 643 e i vari capitolari emanati dai sovrani franchi. Menzione a parte meritano le regole monastiche, una delle forme più caratteristiche della produzione giuridica alto-medievale.
Dopo l'anno mille l'Europa sperimentò un periodo di rinascita culturale ed economica. Per rispondere alle nuove esigenze di una società sempre più complessa, si assistette a una riscoperta del diritto romano, antico ma tecnicamente sofisticato. I testi raccolti nel Corpus iuris civilis di Giustiniano furono ricostruiti e studiati dalla scuola dei glossatori, iniziata da Irnerio a Bologna intorno agli inizi del XII secolo. Da qui iniziò ad affermarsi sempre di più un ceto di dotti giuristi formatisi in scuole di diritto, che daranno origine alle università medievali e alla elaborazione di un nuovo sistema giuridico, il diritto comune, destinato a diffondersi in tutta Europa. Tra le figure più significative del nuovo sistema figurava il notaio, dalle cui attività emersero importanti istituti giuridici, talvolta ripresi dal diritto romano ma altre volte frutto di elaborazioni autonome, per regolare i molteplici aspetti della vita pratica: commerci, navigazione, organizzazione dei liberi comuni, ecc. Notevole fu lo sviluppo del diritto canonico realizzato attraverso le raccolte di fonti e la produzione di glosse, tra cui il celebre Decretum Gratiani della metà del XII secolo. Il sistema di "diritto comune", in latino ius commune, si trovò a convivere, e talvolta a scontrarsi, con il diritto prodotto dalle autorità, lo ius proprium, tuttavia «lasciando al giurista il compito di elaborare un impianto di fondo che desse una coerenza unitaria a tale molteplicità». Solo con l'età moderna e l'affermazione degli stati nazionali l'autorità centrale acquisterà il pieno controllo della produzione e amministrazione del diritto, ponendo fine all'esperienza del diritto medievale e dando inizio a quello moderno.
Premessa: periodizzazione e caratterizzazione
L'inizio del diritto medievale si può far coincidere con la progressiva decadenza, cominciata verso la fine del IV secolo, dell'Impero romano d'Occidente e dei suoi raffinati e complessi istituti giuridici culminata, secondo la storiografia tradizionale, con la deposizione dell'ultimo imperatore occidentale Romolo Augusto ad opera del barbaro Odoacre nel 476. I successivi circa anni che usualmente si indicano come Medioevo videro in Europa il susseguirsi di diverse forme di governo, dai regni romano-barbarici, all'Impero carolingio, al feudalesimo, ai comuni medievali, ai principati e signorie senza dimenticare la complessa costituzione del Sacro Romano Impero; tutti questi ordinamenti furono accomunati, tuttavia, da una mancanza di sovranità, tipica della precedente esperienza romana e dei successivi Stati moderni, che si rifletté in un relativo disinteresse nella produzione di diritto. Fu così che progressivamente andarono a crearsi diversi diritti, inizialmente frutto di consolidazioni consuetudinarie e poi di elaborazione di giuristi dotti..
Tradizionalmente il Medioevo viene distinto tra Alto Medioevo e Basso Medioevo, la cui demarcazione temporale non è univocamente ben definita: se per l'Italia solitamente si assume l'XI secolo come spartiacque, per le regioni dell'Europa settentrionale tale periodo si sposta avanti di un paio di secoli. Nonostante tali incertezze, in questa voce si è scelto di rispettare la tradizione storiografica italiana tenendo comunque ben presente che è soprattutto una divisione "di comodo" e che non corrisponde ad un mutamento sostanziale dell'esperienza giuridica medievale che, secondo molti storici, come Paolo Grossi, rimane unica nei suoi caratteri più peculiari fino alla fine del Medioevo. Tuttavia, lo stesso Grossi parla di «officina della prassi» per quanto riguarda il periodo alto-medievale, in relazione al frequente ricorso alla consuetudine da parte dei giuristi del tempo, e al «laboratorio sapienziale» per quello basso-medievale caratterizzato da città e commerci dove una nuova classe di giuristi elaborarono nuove soluzioni sulla base di materiale già esistente..
A seconda dei diversi autori il Medioevo finisce a cavallo tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo: in tale periodo si può far coincidere anche il declino del diritto medievale, soffocato dall'affermazione degli Stati nazionali, sempre più inclini ad assumere su di sé la produzione giuridica, e da una riforma religiosa che cambiò definitivamente l'Europa a seguito di una profonda riflessione antropologica maturata in oltre due secoli all'interno della società cristiana occidentale del tempo..
Diritto romano cristiano tra IV e V secolo: le prime codificazioni
A partire dalla metà del III secolo, l'Impero romano si trovava in una situazione politica ed economica in deterioramento a causa del susseguirsi di guerre civili e delle continue invasioni dei popoli confinanti. In tale scenario, le tradizionali istituzioni della costituzione repubblicana furono definitivamente abbandonate dalla monarchia assoluta del dominato. Contemporaneamente andò in crisi anche l'antico sistema di diritto romano classico con il progressivo abbandono delle molteplici fonti legislative che lo caratterizzava, come le aveva elencate Gaio nelle sue Istituzioni, e della scomparsa di quel ceto di giuristi che considerava il diritto come scienza, a favore di una sola fonte predominante costituita da decisioni del potere centrale nella forma di editti e rescritti...
Ben presto, la moltitudine di tali editti e la vastità e complessità che l'impero aveva raggiunto avevano creato diversi problemi d'incertezza legislativa al suo interno e pertanto tra i giuristi dell'epoca iniziò a maturare la necessità di possedere un'unica raccolta razionale delle leggi. Così si arrivò alla compilazione di "codici", che tuttavia non vanno accostati alla codificazione illuministica nata nel XVIII secolo, giacché non si trattava di leggi scritte dal nuovo in un unico testo normativo, ma più che altro di raccolte di leggi vetuste, riadattate con interpolazioni, armonizzazioni e con l'aggiunta di poche novità..
Un primo esempio in tal senso risultò il Codice Gregoriano, una raccolta di costituzioni imperiali, realizzata da privati intorno al 292-293, che comprendeva tutti i rescritti rilasciati dal regno di Adriano (117-138) a circa metà di quello di Diocleziano (284-305). A questo seguì, pochi anni dopo, il Codice Ermogeniano composto soprattutto da rescritti organizzati secondo del rubriche del Gregoriano... Oltre un secolo più tardi, nel 438, l'imperatore Teodosio II promulgò, dopo quasi un decennio di lavori, il Codice teodosiano, la prima raccolta ufficiale di leggi dell'Impero. Nell'imponente opera, composta di ben 16 libri, trovarono collocazione anche i tractati dei giuristi del periodo classico e i responsa prudentium. Inizialmente era previsto che dovesse contenere anche norme non più in vigore con un intento didattico, ma ciò non venne attuato. Il Codice teodosiano rappresentò un evento epocale, dato che fu il primo voluto da un imperatore e come tale reso vigente in virtù di una novella. La sua portata risultò tale che esercitò influenze sul diritto occidentale fino a dopo il mille.... Tuttavia, nonostante fossero a quel tempo le principali fonti di cognizione di diritto romano, le tre sopracitate codificazioni «con le loro finalità anguste e le loro strutture elementari e sommariamente imperfette [...] furono lo specchio fedele di un mondo decadente»..
Parallelamente alla codificazione del diritto romano iniziò anche una raccolta sistematica delle regole riguardanti la chiesa cristiana, evento che portò alla formazione del sistema di diritto canonico. Già nel 313, gli imperatori Costantino I e Licinio, avevano sottoscritto un accordo in cui si riconosceva libertà di culto all'interno dell'Impero e si restituivano ai cristiani i luoghi, beni e possedimenti in precedenza acquistati, requisiti o tolti durante il lungo periodo delle persecuzioni. Tali disposizioni sono considerate il punto di partenza da cui si svilupperà l'inalienabilità dei beni ecclesiastici, che nei secoli a venire renderà "intoccabili" i possedimenti della chiesa. Divenuto Costantino I nel 324 unico imperatore, impresse ancor più la sua filo-cristianità sul diritto: ad esempio furono facilitate le manomissioni degli schiavi, posti limiti al divorzio, equiparati figli maschi e femmine in tema di successione mortis causa.
Nel 380, grazie all'editto di Tessalonica, il cristianesimo diventò l'unica e obbligatoria religione dello Stato, comportando non poche conseguenze di ordine giuridico. Già nel V secolo era iniziato un dibattito su chi, tra papa e imperatore, costituisse la massima guida della popolazione cristiana, con papa Gelasio I che teorizzò, in una lettera indirizzata all'imperatore Anastasio I Dicoro, di come il mondo fosse governato da due supreme autorità, senza però rivendicare la superiorità papale al potere politico, cosa che avverrà solo durante l'XI secolo. Sotto la spinta di questi dibattiti, il pontificato di Gelasio si contraddistinse per una felice prolificazione di compilazioni di diritto canonico, come la Collectio Quesnelliana o la Collectio Dionysiana scritta dal monaco Dionisio. In quest'ultima, che verrà utilizzata per secoli, vennero inseriti sia i canoni promulgati dai vari concili sia i decretali emanati dai pontefici. Nonostante questi tentativi di codificazione, la chiesa cristiana appariva tutt'altro che unita e nelle varie regioni erano nati dei codici autonomi. Il più importante di questi fu senza dubbio la Collecto Hispana, la quale traeva fondamento dalla Dionysiana a cui erano state aggiunte alcune deliberazioni di concili locali...
Diritto nell'Alto Medioevo
Diritto nei regni romano-barbarici