La violenza sessuale è un reato contro la persona disciplinato dagli art. 609 bis e segg. del codice penale italiano.
Nel 2010 Everyone, associazione consulente della Corte dei diritti umani per le Nazioni Unite, ha riscontrato che circa il 40% degli stupri che avvengono in Italia accadono nelle carceri .
Evoluzione normativa Il codice Rocco classificava i reati di violenza sessuale e incesto rispettivamente tra i "delitti contro la moralità pubblica e il buon costume" (divisi in "delitti contro la libertà sessuale" e "offese al pudore e all'onore sessuale) e tra i "delitti contro la morale familiare". In pratica, si trattava di un crimine contro la dignità personale e la moralità pubblica, ma non contro la persona stessa. Per rimediare alla violenza sessuale ed evitare la pena esisteva il cosiddetto "matrimonio riparatore", il quale prevedeva l'estinzione del reato se il violentatore contraesse matrimonio con la persona violentata (solo essendo ambedue maggiorenni) facendosi anche carico economicamente di ogni necessità della coppia nascente, previsto dall' 544 c.p..Legge 442/1981 Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore In particolare si distingueva tra due distinte fattispecie delittuose: la "violenza carnale" e gli "atti di libidine violenti"; entrambi erano previsti nel Libro II, Titolo IX, Capo I del codice, sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", nell'ambito della categoria dei "Delitti contro la moralità e il buon costume". Successivamente la legge 5 agosto 1981, n. 442, abrogò le disposizioni sul matrimonio riparatore e il delitto d'onore.
La legge 15 febbraio 1996, n. 66 ("Norme contro la violenza sessuale") ha abrogato il predetto Capo I, la materia è stata più inquadrata all'interno della categoria dei delitti contro la libertà personale ponendo in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume, ed è ora disciplinata dagli artt. 609-bis e seguenti. La legge 23 aprile 2009, n. 38 ha infine introdotto la possibilità della custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, con inasprimento delle pene.
Disciplina normativa Gli artt. 609-bis e i seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro - inteso come congiunzione carnale non consensuale - ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali. La Corte suprema di cassazione con la sentenza del 02 luglio 2007, n. 25112 ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo.
L'art. 609-bis c.p. prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni per
chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali; chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: - abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; - traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
L'ultimo comma della predetta disposizione stabilisce una diminuzione della pena non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità.
L'art. 609-ter (Circostanze aggravanti) stabilisce la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni se la violenza è commessa:
1. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; 3. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 4. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 5. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5.-bis all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa
L'art 609-quater c.p. disciplina la fattispecie di "atti sessuali con minorenne", punita con la medesima pena prevista per l'art 609-bis c.p. In questa situazione si punisce chi compie atti sessuali al di fuori delle ipotesi precedenti (quindi senza costrizione o induzione) ai danni di:
- chi non ha compiuto gli anni quattordici
- chi non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia legato al minore da una relazione qualificata (genitore, tutore, convivente, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, vigilanza, custodia, istruzione il minore è affidato)
Nel terzo comma l'articolo punisce anche chi compie atti sessuali con minore di anni 18 e maggiore di anni 16, sempre che i due soggetti siano legati da una relazione qualificata e che il colpevole abusi dei poteri connessi alla sua posizione.
Il quarto comma tuttavia dichiara non punibile chi compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto almeno 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni.
L'art. 609-septies c.p. prevede che lo stupro e altra violenza sessuale siano perseguiti solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte. Per presentare tale querela, la vittima ha 12 mesi dalla data del reato. Oltre la scadenza dei 12 mesi, il reato non è perseguibile. Se la vittima presenta querela nei tempi stabiliti (12 mesi dal reato) il reato può comunque andare in prescrizione, regolata da art. 157 c.p. (15 anni).
Un'altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo (articolo 609-octies): i coautori sono puniti con la reclusione da 6 a 12 anni. Se la violenza sessuale è commessa su minori di anni dieci la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.
Analisi Fattispecie principali Il legislatore disciplinando il reato di violenza sessuale ha articolato due fattispecie principali: la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione, per le quali ha stabilito una pena che va da sei a dodici anni di reclusione, nonché altre fattispecie per le quali ha previsto pene con cornice edittale anche maggiore.
L'art. 609 bis del codice penale individua: al primo comma la violenza sessuale per costrizione, prevedendo quali modalità esecutive la costrizione, la minaccia e l'abuso di autorità; al secondo comma, la violenza sessuale per induzione, determinando le modalità esecutive nell'abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e l'inganno con sostituzione di persona.
Soggetto attivo Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, senza distinzioni di genere, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali.
Fattispecie obiettiva Il fatto di reato è costituito dal compimento di atti sessuali. La nozione di atti sessuali è dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Secondo una corrente per atti sessuali si deve intendere l'intera gamma degli atti di libidine. Altra corrente, invece, ne dà una nozione maggiormente restrittiva limitandola alle sole molestie sessuali.
Bene giuridico protetto Il bene giuridico protetto dalla norma nella fattispecie per costrizione è la libertà sessuale dell'individuo, ossia, in positivo, nel diritto di ciascuno di esplicare liberamente le proprie inclinazioni personali e, in negativo, nel diritto di impedire che il proprio corpo possa essere senza consenso utilizzato da altri ai fini di soddisfacimento erotico.Lemme, Libertà sessuale (delitti contro la), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 555..
Nella fattispecie per induzione, invece, il bene giuridico protetto, secondo una parte della dottrina, deve essere individuato nella libertà sessuale, altri, invero, nella intangibilità sessuale.Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Il delitti contro la persona, Diritto penale, Parte speciale, volume II, tomo primo, Zanichelli, Bologna, 200, pag. 206.
È bene evidenziare che il bene giuridico non sia ravvisabile nella libertà sessuale qualora il reato sia compiuto nei confronti di un soggetto infraquattordicenne come nel caso del primo comma dell'art. 609 quater (atti sessuali con minorenne). Il minore infatti non può effettuare libere scelte di azione nella sfera sessuale, perciò in questo caso si tutela l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sessualità del medesimo.
Procedibilità L'art. 609-septies c.p. prevede che lo stupro e altra violenza sessuale siano perseguiti solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte. Per presentare tale querela, la vittima ha a disposizione un anno dalla data del reato. Oltre la scadenza dell’anno, il reato non è perseguibile. Lo stesso articolo prevede però una serie di casi in cui il reato è perseguibile d'ufficio: 1) se la vittima del reato non ha compiuto gli anni 18; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10, nel caso di reato di atti sessuali con minorenne, (art. 609 quater, ultimo comma, con pena della reclusione da 12 a 24 anni).
Consumazione Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui avviene l'atto sessuale. Il compimento di atti sessuali tra loro intervallati da un apprezzabile periodo di tempo non integra un unico reato bensì plurimi reati unificati dal vincolo della continuazione.Cassazione penale, Sez. III, 9 novembre 2011, n. 44424.
Altre fattispecie È prevista la pena della reclusione dai 9 ai 18 anni se la violenza è commessa: 1. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; 3. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 4. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici; 5. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5.-bis all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.
Rientra nella fattispecie descritta anche l'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di questo o traendolo in inganno, quindi nel caso che la vittima non sia in grado di resistere. Un'altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo: i coautori sono puniti con la reclusione da 8 a 14 anni.
Casi storici e fatti di costume In alcune zone dell'Italia meridionale vi era il costume della "fujitina" ("fuga" in lingua siciliana, semanticamente quasi simile a "scappatella", ma con accezione sociale differente): esempio di matrimonio per rapimento, in cui però si presumeva che rapitore e rapita fossero complici per sfuggire all'opposizione della famiglia di lei all'unione in matrimonio. Mettendo i genitori della ragazza di fronte al fatto compiuto, ed essendo la ragazza "compromessa", si costringeva la sua famiglia ad accettare il matrimonio come "riparatore". Il costume della "fuitina" rendeva possibile argomentare, in caso di rapimento a scopo di stupro, che si era invece trattato di una fuga consenziente.