Limposta comunale sugli immobili (meglio nota come ICI) è stato un tributo comunale, in vigore dal 1993 al 2011, che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana. Ha sostituito l'Imposta sull'incremento di valore degli immobili ed è stata sostituita nel 2012 dall'imposta municipale unica (IMU).

Era un'imposta gravante sul patrimonio immobiliare; non era progressiva come le imposte sul reddito, ma gravava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del consiglio comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Storia

Fu preceduta dall'imposta straordinaria immobiliare (ISI), istituita con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 del Governo Amato, decreto convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, l'ICI ha preso forma con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.

Nella campagna elettorale 2006 Silvio Berlusconi durante un faccia a faccia televisivoProdi-Berlusconi, duello ad alta tensione http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/articoli/04_Aprile/03/berlu_prodi.shtml con Romano Prodi annunciò di voler abolire l'ICI sulle prime case ma non fu eletto.

Il 21 dicembre 2007 il governo Prodi, poco prima della caduta, approvò con la legge Finanziaria 2008 un provvedimento che ridusse l'ICI sulla prima casa, introducendo un'ulteriore detrazione della base imponibile dell'1,33 per mille sino a un massimo di 200 euro.

Il successivo governo Berlusconi con l'emanazione del decreto-legge n. 93/2008 , entrato in vigore il 29 maggio 2008, poi convertito in legge n. 126/2008 pubblicata sulla G.U. 174 del 26 luglio 2008, abolì del tutto l'imposta ICI sull'abitazione principale. L'imposta rimase per intero sulle abitazioni signorili, sulle ville e sui castelli (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Il quarto governo Berlusconi con il d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (articoli 7, 8 e 9) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ha introdotto l'imposta municipale unica stabilendone la vigenza a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2, d. lgs. n. 23/2011)).

Il successivo governo Monti con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) noto come "manovra Salva Italia" poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276), ne ha anticipato di due anni l'applicazione, estendendola anche alle abitazioni principali.

Nel 2023 la Commissione europea, con la Decisione (UE) 2023/2103 (caso SA.20829), ha ordinato all’Italia il recupero degli aiuti di Stato derivanti dall’esenzione ICI 2006-2011 per gli enti non commerciali che utilizzavano gli immobili anche per attività non esclusivamente istituzionali. In attuazione, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, convertito nella legge 24 ottobre 2024, n. 166, ha introdotto la cornice nazionale per il recupero, rinviando a un DPCM attuativo.

Nel 2025 la Conferenza Stato-Città ha esaminato e approvato lo schema di DPCM attuativo che istituisce la Dichiarazione Recupero ICI ENC 2025 e ne fissa le scadenze operative entro la fine dell’anno (30 Novembre 2025).

Descrizione Presupposto dell'imposta Il presupposto dell'imposta è il possesso dei seguenti tipi di immobili, a qualsiasi uso essi siano destinati: fabbricati: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; aree fabbricabili: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori; terreni agricoli: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse).

Soggetti dell'imposta

Soggetto passivo Soggetti passivi dell'imposta, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, sono: il proprietario dell'immobile; il titolare di un diritto reale di usufrutto su un immobile; il titolare di un uso su un immobile; il titolare di un'abitazione; il titolare di un'enfiteusi; il titolare di una superficie; il titolare di un locatario finanziario su un immobile; il concessionario di beni immobili insistenti su aree demaniali.

Nel caso di concessioni su aree demaniali (es. stabilimenti balneari), soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di immobili concessi in leasing finanziario, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.

Soggetto attivo L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Base imponibile Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.

Fabbricati Per gli immobili (terreni o fabbricati) regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, come determinata dall'Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario genere con esclusione della categoria A/10) e C/2, C/6 e C/7 (magazzini, laboratori, ecc.); 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo B (scuole, ospedali, biblioteche, ecc.) e C/3, C/4 e C/5; 80 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (banche); 65 - per tutti gli immobili appartenenti al gruppo D (esclusi D/5); 55 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe); Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato; per i fabbricati, diversi da quelli indicati al punto precedente, non iscritti in catasto, è necessario far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOCFA; per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti di attualizzazione; questa procedura deve essere utilizzata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene attribuita la rendita catastale.

Aree edificabili Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento, e se viene dichiarato un valore superiore il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso.

Terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

Esempi di calcolo Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile: Civile abitazione con una rendita catastale pari a 500 euro 500 * 1,05 * 100 = 84.000 euro Ufficio con rendita catastale pari a 700 euro 700 * 105% * 80 = 58.800 euro Terreno agricolo con reddito dominicale pari a 100 euro 100 * 125% * 75 = 9.375 euro

Periodo di imposta Il periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del tributo.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per esempio l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.

Esenzioni ed esclusioni Sono esenti dall'ICI:Art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992 Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comunise diversi da quelli di cui il comune è proprietario oppure titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonomearticolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fabbricati destinati all'esercizio del culto, e per altre specifiche esigenze pubbliche); Fabbricati di proprietà della Santa Sede, appositamente indicati nei Patti Lateranensi; Fabbricati appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere destinati ad attività assistenziali; Terreni agricoli situati nelle aree montane o di collinaArticolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;